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DENOMINAZIONE SEDE DURATA
ART. 1)
E' costituita una societá consortile cooperativa a mutualitá prevalente sotto la denominazione: "Consorzio Refactory Lab - Societá Consortile Cooperativa".
La Societá é retta coi principi della mutualitá ai sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societá a responsabilitá limitata.
Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.
I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.
La cooperativa sará iscritta, a cura dell'Organo Amministrativo, nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile.
ART. 2)
La societá ha sede nel Comune di Foggia.
L'Organo Amministrativo ha facoltá di istituire e di sopprimere ovunque unitá locali operative ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.
Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
ART. 3)
La durata della societá é fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberare nei termini e con le modalitá di legge.
SCOPO - OGGETTO
ART. 4)
La cooperativa, a mutualitá prevalente, secondo la definizione di cui all'articolo 2512 del codice civile e senza finalitá speculative, intende far partecipare i propri soci ai benefici della mutualitá, applicandone i metodi e ispirandosi nella attivitá, ai principi della paritá di trattamento nello svolgimento della attivitá mutualistica e della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione é impegnata.
La cooperativa si propone di conseguire lo scopo di divulgare la cultura imprenditoriale e fornire servizi diretti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione delle imprese associate, con specifiche iniziative rivolte a creazione d′impresa, formazione, innovazione di prodotto, marketing strategico, realizzazione di prodotti industriali integrati e creazione di servizi consortili.
In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, la Societá é rivolta, nell'ambito dei settori della ricostruzione e rigenerazione di consumabili per la stampa, del ritiro e smaltimento di rifiuti speciali, della commercializzazione di cartucce per la stampa, della vendita anche in franchising di distributori automatici di cartucce e toner, del commercio all'ingrosso di prodotti, apparecchiature, arredamento ed accessori per l'ufficio, materiale di cancelleria e carta per stampa, della commercializzazione, progettazione e assemblaggio in conto proprio o per conto terzi di computers, hardware, periferiche, accessori, sistemi e strutture per la programmazione, dello sviluppo di software e della vendita di sistemi integrati hardware-software, il tutto anche per via telematica e/o mediante reti multimediali, della manutenzione e installazione di stampanti, di computers, periferiche, sistemi e strutture per l'elaborazione dati, a :
a) svolgere attivitá di ricerca aziendale, socio-economica, statistica e di mercato, elaborazione e sperimentazione di nuovi prodotti e processi produttivi, acquisire brevetti, registrare marchi;
b) redigere piani di fattibilitá ed esecutivi in materia di consolidamento e sviluppo aziendale, ristrutturazione e riconversione, sperimentazione e ricerca applicata, contratti di programma; nonché organizzare e coordinare l’esecuzione degli stessi;
c) organizzare e fornire prestazioni tecniche, amministrative, di supporto contabile, normativo e fiscale, nonché servizi di controllo gestionale;
d) provvedere ad acquisti collettivi direttamente o con la stipulazione di convenzioni in nome e per conto dei soci. Assumere concessioni, rappresentanze, depositi. Acquisire e gestire aree attrezzate e strutture logistiche;
e) assistere ed espletare ogni e qualsiasi procedura iniziativa e pratica, volta all’ottenimento, in capo ai soci, di autorizzazioni, concessioni, licenze, finanziamenti agevolati, contributi e facilitazioni o quanto altro di competenza, in particolare nei confronti delle Istituzioni della UE, di altre organizzazioni internazionali e dello Stato;
f) erogare servizi di informazione legislativa e normativa in genere a tutti i livelli, noché sulle opportunitá commerciali, offerte o proposte di contratto;
g) assumere, nei confronti di enti ed imprese in tutto il territorio nazionale ed all’estero, lavori di qualsiasi natura (beni e servizi) utili ai soci o comunque ricompresi nell’attivitá aziendale di ciascuno di essi;
h) partecipare a programmi di cooperazione con Paesi esteri;
i) diffondere e pubblicizzare le iniziative, i temi elaborati e le realizzazioni effettuate a mezzo stampa o audiovisivi, con convegni e ogni altro sistema divulgativo o pubblicitario;
l) svolgere attivitá di commercio di beni mobili aventi carattere strumentale e di prodotti finiti di ogni genere;
m) svolgere attivitá di formazione e corsi per l'attivitá produttiva;
n) su delibera del Consiglio di Amministrazione potrá aderire alle associazioni di categoria e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivitá mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
La cooperativa potrá operare anche con non soci ma a condizione che vengano rispettati i criteri ed i parametri della prevalenza come definiti ed individuati negli articoli 2513 e 2514 del codice civile.
La Societá potrá inoltre, in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purché non in via prevalente rispetto alle altre attivitá, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, (ivi comprese l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari e di obbligazioni in genere, le concessioni di avalli, di fideiussioni e di garanzie reali, anche a favore di terzi e non nei confronti del pubblico), con esplicita esclusione di ogni attivitá di intermediazione mobiliare e finanziaria, di sollecitazione al pubblico di risparmio, di raccolta di risparmio, nonché di qualsiasi altro tipo di attivitá finanziaria nei confronti del pubblico e quindi con esplicita esclusione delle attivitá di cui alla Legge n.1 del 2 gennaio 1991, per quanto in vigore, alla Legge n.197 del 5 luglio 1991, al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385, e successive modificazioni ed integrazioni o di attivitá per il cui esercizio sia richiesta dalla legge apposita autorizzazione.
Essa potrá aderire a consorzi ed associazioni per rendere più efficace la propria azione; la cooperativa si avvarrá di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie, emanate ed emanande.
Infine la cooperativa potrá stipulare opportuni accordi e/o convenzioni, con soggetti pubblici o privati interessati al perseguimento delle finalitá e dei compiti che la stessa si propone.
Art.5) - Regole per lo svolgimento della attivitá mutualistica
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di paritá di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantitá e qualitá dei rapporti mutualistici, la paritá di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attivitá mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetti modificazioni dell’atto costitutivo.
SOCI
ART. 6) Il numero dei soci é illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le imprese, sia persone fisiche che giuridiche, sia pubbliche che private, gli enti pubblici interessati all’esercizio o alla fruizione delle attivitá sociali.
Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.
Possono essere soci anche persone giuridiche le cui attivitá risultino collegate e/o comunque funzionali a quelle della cooperativa.
Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può in ogni caso diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa stessa.
ART. 7) Chi intende diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza ( se persona fisica) e numero di codice fiscale;
- denominazione, sede, iscrizione al Registro Imprese (se persona giuridica o ente di fatto);
b) l'attivitá svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente e/o i requisiti professionali posseduti;
c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
d) di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la societá, che si impegna ad osservare così come si impegna ad osservare le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.
Ove la richiesta provenga da persona giuridica, la stessa dovrá essere corredata da copia della deliberazione di adesione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e della indicazione della persona munita dei poteri di rappresentanza.
Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo, fissandone la decorrenza. L'Organo Amministrativo, dopo averla comunicata all'interessato, procederá ad annotarla nel libro dei soci.Diversamente l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.Gli interessati entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego possono chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni relative all'ammissione dei nuovi soci.
Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
Art.8) - Obblighi dei soci
Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci cooperatori sono obbligati:
a) al versamento nella misura determinata dall’organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’organo amministrativo;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Il socio, sotto pena dell’esclusione, ha l’obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformitá ai regolamenti approvati.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci é quello risultante dal libro soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.
Art.9) - Diritti dei soci
Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
Art.10) - Perdita della qualitá di socio
La qualitá di socio si perde:
a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio é persona fisica;
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio é diverso da persona fisica.
Art.11) - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Societá. L’Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalitá previste dal presente Statuto.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Societá, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Tuttavia, l’Organo amministrativo potrá, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .
Art.12) Esclusione
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltá dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo, non adempia entro sessanta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Societá a qualsiasi titolo;
e) che svolga o tenti di svolgere attivitá in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.
Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.
Art.13) – Morte del socio
Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
Art.14) -Liquidazione della quota
I soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente Statuto, la cui liquidazione avrá luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.
Il pagamento é effettuato entro centoottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
Art.15) - Termini di decadenza
La cooperativa non é tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale é divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sará richiesto il rimborso nel termine suddetto sará devoluto con deliberazione dell’organo amministrativo alla riserva legale.
Art.16) - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori
Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non é autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio é libero di trasferire la propria partecipazione e la societá deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.
Art.17) - Acquisto di quote proprie
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societá é superiore ad un quarto e l’acquisto o il rimborso é fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art.18) - Elementi costitutivi
Il patrimonio della societá cooperativa é costituito:
a) dal capitale sociale, che é variabile ed é formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale;
c) da eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea o prevista per legge.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della societá.
Art.19) - Prevalenza della mutualitá
La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivitá in prevalenza nell’ambito della mutualitá.
Pertanto:
a) é fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) é vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori, sia durante la vita della Societá, che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n.904 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
c) in caso di scioglimento della Societá, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art.20) - Bilancio di esercizio
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relativa alla struttura ed all’oggetto della societá, segnalate dall’organo amministrativo nella redazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
Art.21) - Utili
L’assemblea dei soci che approva il bilancio, nel rispetto di quanto disposto dall'art.2545 quater C.C., delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualitá prevalente;
e) ad eventuali riserve statutarie e volontarie.
Art.22) - Ristorni
In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantitá e qualitá degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualitá degli scambi mutualistici sará calcolata con riferimento alla qualitá delle prestazioni lavorative dei soci e dei beni o servizi approntati dai soci.
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Art.23) - Modalitá di assunzione delle decisioni
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti al loro esame dall'organo amministrativo.
I soci vengono convocati per :
a) approvare il bilancio;
b) nominare le cariche sociali;
c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, questi se nominati, ove la carica non sia gratuita;
d) deliberare sulla responsabilitá degli amministratori e dei sindaci, questi ultimi se nominati;
e) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e del relativo Statuto;
f) approvare i regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo, nonché deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.
I soci hanno diritto di chiedere la convocazione della Assemblea, a condizione però, che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto in Assemblea; in questo caso, l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, entro venti giorni dalla richiesta.
Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, solo con deliberazione assembleare.
Art.24) - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci é regolata dalle seguenti norme:
a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
b) l'Assemblea é convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; esso potrá contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrá aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima; l’avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro soci, ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, oppure, con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio ed annotato nel libro soci; in caso di impossibilitá o inattivitá dell’organo amministrativo, l’Assemblea può essere convocata dall’eventuale organo di controllo, oppure, da uno qualsiasi dei soci;
c) in ogni caso, l’Assemblea si intende regolarmente costituita quando é presente l’intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli Amministratori ed i componenti dell’eventuale Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento;
d) il Presidente dell’Assemblea verifica la regolaritá della costituzione, accerta l’identitá e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
e) l'Assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea é presieduta dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constare e di fare constare la regolaritá della costituzione della Assemblea stessa;
f) l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.
Art.25 - Intervento in assemblea e diritto di voto
Possono intervenire all’Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.
Art.26) - Rappresentanza nell'assemblea
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla Cooperativa.
Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
Art.27) - Maggioranze costitutive e deliberative
L'Assemblea é validamente costituita:
- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le decisioni dei soci sono validamente prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Quando si tratta di deliberare sulle:
- decisioni che comportano modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e dei Regolamenti
- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ed una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- decisioni in merito allo scioglimento anticipato della Cooperativa, alla nomina e revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri
tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci.
Art.28) - Forme di amministrazione
La societá cooperativa é amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina:
- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri; il numero dei componenti il consiglio di amministrazione é stabilito dai soci contestualmente alla nomina.
L’organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed é rieleggibile.
La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine o per dimissioni, ha effetto dal momento in cui l’Organo Amministrativo é stato ricostituito.
Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, gli Amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l’eventuale Organo di Controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell’Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile.
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.
Art.29) - Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione é regolato dalle seguenti norme:
a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente, ed eventualmente un Vice-Presidente, e può nominare uno o più Amministratori Delegati, con poteri in determinate materie, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge, che saranno soggetti alla vigilanza del Consiglio di Amministrazione e potranno essere in ogni tempo revocati;
b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne é fatta richiesta in forma scritta da almeno un Amministratore;
c) il Consiglio é convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno, inviata a tutti gli Amministratori ed ai componenti dell’eventuale Organo di Controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall’interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli Amministratori; in caso di impossibilitá o inattivitá del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli Amministratori;
d) in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli Amministratori ed i componenti dell’eventuale Organo di Controllo;
e) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica; a paritá di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione; nel caso permanga la paritá, la deliberazione di intende respinta; il voto é sempre palese e non può essere dato per rappresentanza;
f) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;
g) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli Amministratori; in tal caso uno degli Amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Societá;
h) il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l’approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
Art.30) - Poteri di gestione
L'organo amministrativo é investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltá di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.
L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, institori e direttori, anche generali.
Art.31) - Rappresentanza
La rappresentanza della Societá cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:
- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, qualora sia stato nominato.
La rappresentanza della Societá spetta anche agli Amministratori Delegati, ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Art.32) - Rimborsi e compensi
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
L'Assemblea determina il compenso degli amministratori.
L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori,
nelle forme reputate idonee, una indennitá per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
CONTROLLO
Art.33) - Controllo dei soci
I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.
I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte dalla societá.
Art.34) -Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’assemblea. Devono essere nominati dall’assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale é nominato dall’assemblea dei soci.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci é determinata dall’assemblea dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed é quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
CONTROVERSIE
Art.35) - Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la societá, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la societá, su istanza della parte più diligente.
La presente clausola compromissoria é vincolante per la societá e per tutti i soci; é altresì vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Il collegio arbitrale giudicherá entro novanta giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrá più opportuno, pronunciando secondo equitá ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti. Il collegio arbitrale stabilirá a chi fará carico e le modalitá di ripartizione del costo dell’arbitrato.
Art.36) -Esecuzione della decisione
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri é valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della societá o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all’attivitá sociale.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.37) - Scioglimento
L'Assemblea, in qualunque caso di scioglimento della Societá cooperativa, nominerá uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralitá di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Societá;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
Art.38) - Devoluzione del patrimonio finale
L’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell’art. 2514 lettera d) del codice civile.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art.39) - Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la societá ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attivitá mutualistica, l’organo amministrativo potrá elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Art.40) - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.
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